Il Governo sta predisponendo un piano di accoglienza che si baserà principalmente sull’allargamento del sistema Cas che sarà reso possibile attraverso la semplificazione delle procedure, andando in deroga allo schema attuale dei capitolati. Su questo siamo in contatto con il Ministero dell’Interno e potremo darvi maggiori aggiornamenti una volta che il quadro delle accoglienze Caritas sarà più chiaro, grazie soprattutto alla compilazione da parte vostra della scheda di rilevazione da cui emergerà se e quanto sarete coinvolti nell’accoglienza istituzionale e/o diocesana. Nel frattempo Caritas Italiana si è attivata per valutare il possibile trasferimento di un certo numero di profughi dai paesi confinanti l’Ucraina, con possibilità di segnalazione di possibili beneficiari da parte delle diocesi. Su questo aspetto a breve vi invieremo maggiori informazioni operative. Sul tema dei minori si è svolta una prima riunione coordinata dal MAE che però non ha prodotto indicazioni operative per cui rimangono valide le avvertenze emerse nel corso dell’ultimo webinar ovvero adottare particolare cautela nell’avviare accoglienze di minori non accompagnati e soprattutto informare sempre le autorità. Di seguito il commento all’ordinanza della Protezione Civile che interviene su accoglienza e permessi di soggiorno e alla circolare del Ministero della Salute sulle misure relative alla pandemia. Vi invitiamo a leggerle con attenzione considerati gli effetti operativi che produrranno sui territori.

 

ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorio nazionale, l’accoglienza, la protezione, l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina Con l’ordinanza n. 802 del 4.3.2022, entra in campo nella gestione dell’emergenza la Protezione civile. A tale proposito, le regioni e le Province autonome dovranno nominare i rispettivi commissari delegati per il coordinamento degli interventi a livello territoriale consistenti in:

  • attività di trasporto, anche con mezzi straordinari, limitatamente al territorio di competenza;
  • prima assistenza agli arrivi in regione;
  • assistenza sanitaria;
  • reperimento di soluzioni alloggiative e di assistenza temporanee. 2 Per coordinare gli interventi della Protezione civile con quelli attivabili da altre amministrazioni, l’ordinanza contiene anche previsioni in materia di ACCOGLIENZA e sul PERMESSO DI SOGGIORNO per i cittadini ucraini. A tale riguardo, l’ordinanza interviene
  • Sul reperimento di soluzioni alloggiative temporanee stabilendo che le Regioni e le Province autonome possono utilizzare le strutture attivate per la gestione delle quarantene e degli isolamenti sulla base dei provvedimenti governativi riferiti alla gestione della emergenza sanitaria da Covid 19. Se queste non fossero più disponibili, le Regioni e le Province autonome potranno reperire le strutture necessarie per una sistemazione temporanea delle persone presso alberghi e strutture ricettive. La suddetta ordinanza prevede anche che la titolarità’ della gestione di questi affidamenti alle strutture alberghiere e ricettive potrà essere anche attribuita agli Enti locali.
  • Quanto alle accoglienze attivate tramite le Prefetture, per far fronte alla necessità di reperire posti, viene stabilita la possibilità di attivare CAS sui territori anche in deroga allo schema dei capitolati in vigore.
  • Anche per i posti di accoglienza nel SAI, è previsto che gli Enti locali possano affidarli in gestione con procedure in deroga alle vigenti disposizioni in materia del codice dei contratti pubblici.

Sull’emergenza ucraina è intervenuto anche il Servizio Centrale, con la nota n. 7948 del 4.3.2022, chiarendo che per il futuro ampliamento dei posti sarà comunque necessario attendere la pubblicazione di un avviso da parte del Ministero dell’Interno. Nella stessa nota, inoltre, il Servizio Centrale rende noto che ANCI ha avanzato al Ministero dell’Interno la richiesta di procedere al finanziamento anche dei posti di ampliamento già valutati positivamente dalla Commissione ministeriale, ma non finanziati perché in esubero rispetto al tetto di posti previsto dall’avviso del 12 ottobre 2021. Potranno essere realizzate anche eventuali misure di accoglienza esterna, valutandone la fattibilità e la sostenibilità a budget invariato, nell’ambito di quanto già previsto nel Manuale di Rendicontazione SAI. Con la stessa nota si rammenta che sulla base di quanto disposto nel D.L. n.16/2022 cittadini ucraini possono essere accolti nel SAI nei posti in ampliamento originariamente destinati ai soli cittadini afghani, così come negli altri posti disponibili, concordando previamente l-inserimento con il Servizio Centrale.  

  • L’ordinanza della Protezione civile contiene anche una previsione (art. 7) sul rilascio di un PERMESSO DI SOGGIORNO per motivi di lavoro alle persone provenienti dall’Ucraina, facendo intendere che sono autorizzati a svolgere attività lavorativa, autonoma o subordinata, anche stagionale, i cittadini ucraini e i cittadini di paesi terzi che vivevano in Ucraina. Questo permesso di soggiorno può essere richiesto anche prima di ricevere la protezione temporanea prevista dalla direttiva 55/2001.

Quanto ai vaccini, il Ministero raccomanda di offrire la vaccinazione anti COVID-19, a tutti soggetti a partire dai 5 anni di età che dichiarano di non essere vaccinati o non sono in possesso di documentazione attestante la vaccinazione, comprensiva della dose di richiamo (booster) per i soggetti a partire dai 12 anni di età. L’effettuazione della vaccinazione andrà regolarmente registrata a sistema assegnando ai richiedenti un codice STP. Anche per quanto riguarda le vaccinazioni di routine, il Ministero della Salute, con la circolare, raccomanda di verificare e invitare all’eventuale completamento del ciclo vaccinale le persone in accoglienza, in quanto in Ucraina non risulta essere stato implementato adeguatamente. Dunque l’invito è di far aderire gli ospiti al completamento dei cicli vaccinali di ruotine, proprio per ridurre il rischio che si sviluppino focolai epidemici di malattie prevenibili da vaccino nelle strutture deputate all’accoglienza dei migranti. A fini esemplificativi, in coda alla circolare, viene fornito l’elenco delle vaccinazioni di routine suddivise per età